Accompagniamo i nostri clienti verso la migliore soluzione

Studio legale specializzato in diritto tributario e amministrativo


STUDIO LEGALE AMBROSIO - MILANO

Lo Studio Legale Ambrosio, con sede in Foro Buonaparte 59 a Milano, è specializzato in diritto tributario e amministrativo.


Forti di un'esperienza maturata sul campo e costantemente aggiornati, forniamo assistenza completa a persone fisiche e persone giuridiche in relazione a tutte le vertenze che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l’Amministrazione Finanziaria, provvedendo alla gestione delle questioni relative a concorsi pubblici, appalti, edilizia, urbanistica, concessioni e autorizzazioni per attività d’impresa.



Siamo lieti di annunciare che lo Studio Legale Ambrosio ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale per utilizzare gli uffici camerali di Dubai e Abu Dhabi come Uffici di Rappresentanza, nell'ambito del nostro coinvolgimento nel "Progetto Camerale" al quale abbiamo recentemente aderito.

Ecco gli indirizzi dei nostri uffici:


  • 48 Burj Gate, 10º piano, stanza n. 1001, Downtown, Dubai (EAU) - Tel.: +971.4.321 62 60
  • 7º piano - CI Tower - zona di Khalidiya - Abu Dhabi


Siamo entusiasti di poter offrire i nostri servizi legali in queste prestigiose sedi e siamo certi che la nostra presenza contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra capacità di assistere i nostri clienti, sia a livello nazionale che internazionale, in tutte le questioni legali che affrontano.

Siamo pronti ad affrontare le sfide legali complesse e ad adattarci alle esigenze specifiche dei nostri clienti, offrendo soluzioni efficaci e di alta qualità. La nostra esperienza e competenza nel campo del diritto internazionale ci consentono di fornire una consulenza legale completa e strategica per affrontare le questioni legali transfrontaliere.

Non vediamo l'ora di accogliervi nei nostri nuovi uffici e di mettere a vostra disposizione la nostra esperienza legale per soddisfare le vostre esigenze. 

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, non esitate a contattarci.




LO STUDIO LEGALE AMBROSIO

Transazione fiscale più cara


Come noto il codice della crisi d’impresa e dell’ insolvenza ( CCII, D. Lgs 14/2019 ) ha previsto negli accordi di ristrutturazione del debito la possibilità di stralciare i debiti tributari e previdenziali con Agenzia delle entrate e INPS.

L’Art. 57 del CCII prevede infatti , la possibilità per chi vuole stralciale i debiti tributari e previdenziali di aderire a detto strumento purché venga versato il 30% del debito per l’imposta , sanzioni ed interessi e soprattutto se gli altri creditori aderenti all’accordo rappresentano almeno il 25 % dell’intero debito da ristrutturare.

Se i creditori aderenti sono, invece meno di un quarto la percentuale da pagare sale al 40% .

Questo è quello che prevede l’atteso correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Oggi invece, la proposta al fisco può essere commisurata anche ad un valore piu’esiguo purché non inferiore a quello che il fisco ed altri enti recupererebbero in caso di fallimento .

Un emendamento presentato dal Governo al DDL n. 755 di conversione del Dl 69/2023 attualmente in discussione al senato prevede, infatti, di ripescare l’art. 25 che era uscito dal testo del Dl 69 approvato dal Governo il 24/06.

L’emendamento prevede che dalla entrata in vigore del decreto di conversione del Dl 69/2023 le transazioni fiscali ex art. 63 CCII potranno essere omologate dal Tribunale solo in presenza delle contemporanee seguenti caratteristiche :

Non avere carattere liquidatorio –

L’ammissione da parte di amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza o assistenza obbligatorie sia determinante per raggiungere il 60% dei creditori o del 30% di creditori se si tratta di adesione agevolata .

3 .Gli Altri creditori aderenti devono vantare almeno il 25 % del totale complessivo di crediti-

4. La proposta agli enti titolari del credito tributario , previdenziale o assistenziale , deve prevedere il pagamento di almeno il 30% del valore di imposta, contributi , sanzioni e interessi

6. La relazione del professionista indipendente che attesta la congruita della proposta è determinante per valutare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa obbligatoria ed il Tribunale deve confermare tale specifica valutazione.

In caso di ammontare inferiore 25 % dei creditori diversi da fisco ed enti previdenziali il pagamento sale al 40 % 


CONTRIBUENTI ATTENTI ALLE SCADENZE


FINE SETTEMBRE E FINE OTTOBRE OCCHIO



Entro il prossimo 30 settembre si chiuderanno i giochi del ravvedimento operoso speciale, disposizione che consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti (se regolarmente presentante) corrispondendo le sanzioni ridotte ad 1/18.

Per utilizzare tale strumento entro la fine di settembre va rimossa l'omissione o l'irregolarità trasmettendo la dichiarazione integrativa e va versato il dovuto (in unica soluzione o la prima delle 8 rate previste).

Sempre al 30/9 triplo appuntamento invece per chi è in lite con il fisco.

Entro tale data infatti va presentata mediante trasmissione telematica la domanda per aderire alla definizione delle liti pendenti eseguendo al contempo il pagamento prima o unica rata; per quanto riguarda invece la conciliazione agevolata delle controversie si chiude la finestra temporale per la sottoscrizione dell'accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale; stessa scadenza è prevista anche per rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione con rinuncia del contribuente e correlato accordo che va sottoscritto entro fine settembre.

Doppio appuntamento infine anche per la rottamazione quater con la scadenza al 30/9 del termine per la presentazione delle istanze per i soggetti residenti dei comuni colpiti dall'alluvione di maggio ed anche la chiusura del periodo temporale per l'invio delle comunicazioni delle somme dovute da parte dell'agenzia delle entrate riscossione per chi ha trasmesso la domanda entro fine giugno.

Le scadenze del 31 ottobre. Fine ottobre è il fondamentale termine da rispettare per aderire alla definizione delle irregolarità formali, disposizione che consente di regolarizzare infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022 pagando 200 euro per ciascun periodo d'imposta.

Entro il 31 ottobre va effettuato il versamento dell'unica o della prima rata di due concesse dal legislatore con la seconda eventualmente in scadenza il 31 marzo 2024 (data entro cui vanno, se possibile, rimosse anche le irregolarità individuate).

Al 31 ottobre si tireranno anche le somme della rottamazione quater scadendo il termine di pagamento della prima o unica rata del piano di definizione (senza contare i 5 giorni di lieve ritardo).

Le scadenze del 20 novembre. Il 20 novembre è la data stabilita dal legislatore (all'articolo 1 comma 7 del dl 61/2023) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione dello scorso maggio per trasmettere gli adempimenti ed effettuare i pagamenti sospesi dal 1 maggio al 31 agosto 2023.

Le scadenze del 30 novembre. Doppio appuntamento il 30 novembre tra rottamazione quater e sanatoria delle cripto-attività.

Per la rottamazione quater infatti entro la fine del mese di novembre va versata la seconda rata del piano di definizione per i soggetti che hanno scelto il pagamento in forma rateale.

Per la sanatoria delle cripto-attività invece, come stabilito dall'Agenzia delle entrate con il recente provvedimento n. 290480/2023 del 7 agosto scorso, va inviata via pec alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale nell'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura, l'istanza prevista con allegata la ricevuta del versamento F24 degli importi dovuti.




NOVITA’ SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE


Il Servizio di Domiciliazione Legale ti permette di eleggere presso l’indirizzo dello studio legale la sede legale della tua società, trascrivendola in tutta la documentazione societaria ufficiale e registrandola presso C.C.I.A.A., Uffici IVA ecc. In questo modo, dovunque tu svolga la tua attività, potrai beneficiare di un indirizzo di prestigio nel cuore della city milanese.

La segreteria provvederà a ricevere la tua corrispondenza ed a registrarla in un apposito report che ti sarà prontamente inviato, via email, gratuitamente, ad ogni ricezione giornaliera. Se lo desideri, la segretaria multilingue a te assegnata, provvederà a contattarti per segnalarti eventuali urgenze o ad inoltrarti quanto di tuo interesse via email o fax.

La posta potrà essere rispedita, mediante raccomandata o corriere, ad un indirizzo da te fornito da una a più volte alla settimana ad una o due volte al mese, secondo le tue istruzioni, oppure tenuta a tua disposizione presso la segreteria in modo che tu, o persona di tua fiducia munita di documento e delega, possiate ritirarla negli orari di apertura del centro uffici.

Se lo preferisci potrai incaricare un tuo corriere che provvederà al ritiro secondo le tue necessità o a cadenza fissa. Al servizio di domiciliazione legale in Milano, potrà essere abbinato un servizio di recapito telefonico con risposta telefonica personalizzata o un più completo servizio di recapito virtuale per meglio rappresentare la tua società nell’ambito milanese.

 

Il servizio di domiciliazione legale comprende:


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  • La ricezione della corrispondenza e la registrazione della stessa in un report che ti sarà inviato gratuitamente via email ogni qualvolta pervenga nuova corrispondenza.



CI SIAMO E’ ORA POSSIBILE DAVVERO ESTINGUERE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE CON LE BANCHE A ACONDIZONI FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE



Nel Decreto Omnibus 2 è contenuta una norma che va incontro a tutti quei privati e imprenditori in difficoltà, con una misura per estinguere i debiti bancari a saldo e stralcio.

Il Decreto Omnibus presentato nei giorni scorsi dal Governo ha al suo interno una varietà di misure su tutti i campi, dalle licenze dei taxi al contenimento dei caro voli per le isole maggiori, fino al credito d’imposta per chi investe nel mercato dei semiconduttori. Tra le pieghe delle manovre spunta anche una norma proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alfonso Urso, che già se ne fece portavoce nel 2021 quando era Senatore. Scopo dell’iniziativa è fornire un sostegno a quelle imprese e/o a quei privati cittadini che si trovano in un momento di difficoltà economica tale da non poter estinguere un debito maturato con le banche.

Saldo e stralcioIl Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alfonso Urso.

Solitamente quando un impresa o un privato accumula presso un ente bancario un debito che non è in grado di ripagare, si dice che l’istituto in questione ha in pancia un credito deteriorato, ovvero che non riesce a riscuotere. Per ovviare al problema solitamente le banche si affidano ad agenzie di recupero crediti, a cui vendono sottocosto questi NPL (Non Performing Loan) per rientrare almeno parzialmente dei prestiti effettuati. Le società che li acquistano possono poi cercare di rivalersi sul debitore a oro volta o rivendere il credito, con manovre speculative di vario tipo. Fino ad oggi il debitore poteva proporre a tali società di recupero crediti di estinguere il suo debito pagando una somma inferiore al dovuto, accordo che il creditore poteva liberamente accettare o rifiutare.

La norma basata sulla proposta del ministro D’Urso prevede invece una modalità di pagamento a saldo e stralcio, che il creditore non può rifiutare, pari alla cifra di acquisto del credito maggiorata del 20% del totale. In questo modo il creditore realizza comunque un utile, e il debitore ha modo di regolarizzare la sua posizione pagando una cifra inferiore all’intero ammontare del suo debito.

Conti alla manoCrediti deteriorati, la nuova norma è un punto di svolta.

Facciamo quindi un esempio: mettiamo che un imprenditore abbia contratto un debito di €100.000 presso un banca, e che si trovi nell’impossibilità di ripagarlo, per qualsiasi motivo. La banca è costretta a vendere il debito a un’agenzia di recupero crediti, che lo acquista per €30.000. Ora l’agenzia si rivolge al debitore: quest’ultimo ha la possibilità di pagare una somma di €50.000, a saldo e stralcio del debito, e l’agenzia non può rifiutare l’accordo. In questo modo il debitore regolarizzerebbe la sua posizione, e l’agenzia otterrebbe comunque un margine di profitto dall’operazione, in questo caso pari a €20.000, mentre la banca invece di perdere l’intera somma ha comunque recuperato €30.000.

Transazione fiscale più cara


Come noto il codice della crisi d’impresa e del insolvenza ( CCII, D. Lgs 14/2019 ) ha previsto nei accordi di ristrutturazione del debito la possibilità di stralciare i debiti tributari e previdenziali con Agenzia delle entrate e INPS.

Art. 57 del CCII prevede infatti , la possibilità per chi vuole stralciale i debiti tributari e previdenziale di aderire a detto strumento purché venga versato il 30% del debito per l’imposta , sanzioni ed interessi e soprattutto se gli altri creditori aderenti all’accordo la presentano almeno il 25 % dell’intero debito da ristrutturare.

Se i creditori aderenti sono, invece meno di un quarto la percentuale da pagare sale al 40% .

Questo è quello che prevede l’atteso correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Oggi invece, la proposta al fisco può essere con misurata anche a un valore esiduo purché non inferiore a quello che fisco ed altri enti recupererebbero in caso di fallimento .

Un emendamento presentato dal Governo al DDL n. 755 di conversione del Dl 69/2023 attualmente in discussione al senato prevede, infatti, di ripescare l’art. 25 che era uscito dal testo del Dl 69 approvato dal Governo il 24/06.

L’emendamento prevede che dalla entrata in vigore del decreto di conversione del Dl 69/2023 le transazione fiscale ex art. 63 CCII potranno essere omologate dal Tribunale solo in presenza delle contemporanei seguenti caratteristiche :

  1. Non avranno caratteri liquidatorio – 2. L’ammissione da parte di amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza o assistenza obbligatorie siano terminante per raggiungere del 60% dei creditori o del 30% di creditori se si tratta di adesione agevolata . 3 .Gli Altri creditori aderenti devono vantare almeno il 25 % del totale complessivi di crediti- 4. La proposta agli enti titolari del credito tributario , previdenziale o assistenziale , deve prevedere il pagamento di almeno il 30% del valore di imposta, contributi , sanzioni e interessi – 6. La relazione del professionista indipendente che attesta la congiurita della proposta è determinante per valutare la convenienza della proposta rispetto alternativa obbligatoria ed Tribunale deve circostanziale tale specifica valutazione.

In caso di ammontare inferiore 25 % degli creditori diversi da fisco ed enti previdenziali il pagamento sale al 40% 


PACE FISCALE CONDONO ROTTAMAZIONE ?


Oggi nel Consiglio dei Ministri verra’ definitivamente approvata la legge che istituisce la nuova edizione della pace fiscale.
Ci sono piccole modifiche rispetto a quanto annunciato .
Saranno oggetto di stralcio le sole cartelle sino ad euro 1.000 iscritte a ruolo al 31.12.2015.
Attenzione alfine di determinare l’importo per capire se sia no meno oggetto di stralcio si calcola il singolo carico contenuto in cartella e non l’importo complessivo della stessa . Quindi potra’ accadere che cartelle di importo superiore rientrino comunque nella pace fiscale.
Per le cartelle o avvisi di addebito di importo superiore invece verranno ridotte le sanzioni e gli interessi al 5% ed il pagamento potra’ essere effettuato o in unica soluzione o in 10 rate semestrali.
N.B. occorre avere lo spid per poter accedere ala propria posizione personale e per verificare se si ha diritto ad accedere al beneficio.
Lo studio effettua stampa e controllo ruolo esattoriale e conteggi per comprendere le somme che dovreste pagare in caso di adesone alla pace fiscale.


Contattateci in mail per un primo consulto gratuito.

SIAMO PROSSIMI ALL’ULTIMA OCCASIONE PER PROVARE A RIDURRE I DEBITI CON IL FISCO

Non fatevi trovare impreparati nella prossima legge di bilancio in approvazione a fine mese o con decreto a parte il nuovo governo ha intenzione di varare una nuova edizione della pace fiscale .


I rumors parlano di eliminazione e stralcio cartelle al di sotto di euro mille , riduzione al 20% degli importi dovuti per le cartella al di sotto dei 2.500 euro.


Per le altre cartelle invece ripristino rottamazione e cioe’ eliminazione sanzione e interessi e pagamento saldo in dieci rate semestrali .


Non farti trovare impreparato.

Lo studio effettua analisi preventiva di fattibilita’ effettuando estratto ruolo esattoriale e successivi conteggi per comprendere quale sarebbe la somma da pagare in caso di adesione alla nuova edizione della pace fiscale.



Se sei interessato contatta pure il nostro studio oppure invia una richiesta via mail.


RATEAZIONE PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI. ROTTAMAZIONE QUARTER

IL CONTRIBUENTE PUO’ SCEGLIERE IL NUMERO DI RATE CHE PREFERISCE PER LA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE QUATER


Quando il contribuente richiede una rateazione ordinaria per pagare una cartella oppure un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate/dogane e monopoli o ancora un avviso di addebito dell’INPS (sempre se già affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione), può scegliere il numero di rate in cui pagare, fino ad un massimo di 72 rate, in alcuni casi si può arrivare anche a 120 rate.

A ogni modo, l’importo minimo della singola rata non può essere inferiore a 50 euro.

La possibilità di scegliere il numero delle rate, fino ad un massimo di 18, è ammesso anche per la rottamazione-quater. In questo caso, c’è un importo minimo per le singole rate?

 Partiamo facendo un cenno alla nuova rottamazione delle cartelle, per poi dare una risposta al quesito che ci siano appena posti.

La rottamazione-quater


Grazie alla nuova rottamazione delle cartelle prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, il contribuente ha la possibilità di pagare i debiti afferenti il periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 ossia il singolo carico riportato nella cartella, versando:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà versare le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Inoltre, non devono essere pagati neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Possono essere rottamate anche le multe stradali e il bollo auto.



Rottamazione-quater. Qual è l’importo minimo della rata?


Entro il 30 aprile, il contribuente che intende aderire alla sanatoria delle cartelle, deve provvedere a presentare apposita domanda all’ADER. Intanto, è possibile scaricare il prospetto informativo e prende contezza delle cartelle rispetto alle quali, è possibile presentare la domanda.

Detto ciò, il totale dovuto ai fini della rottamazione-quater, può essere versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).

C’è un importo minimo per le rate della rottamazione-quater?


Ebbene, sembrerebbe di no, tuttavia rimane fermo che la prima e la seconda rata dovranno essere pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite i seguenti canali: Sito istituzionale; App EquiClick; Domiciliazione sul conto corrente; Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;  Postamat; Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la “Rottamazione-quater” risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.



Rottamazione quater: frazionamento in più istanze per “chiudere” il penale


La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1 commi da 231 a 252, prevede una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Avere contezza delle esatte caratteristiche della misura consente di porre in essere tutta una serie di azioni, legittime, tramite le quali massimizzare i vantaggi in capo al contribuente. È il caso, ad esempio, della presenza di debiti di ammontare rilevante, in ragione dei quali emergono fattispecie penali di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (c.d. legge sui reati tributari).
 
Come noto, al superamento di determinate soglie di omessi versamenti, intervengono – oltre all’aspetto meramente sanzionatorio – riflessi anche di carattere penale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si richiama a tal proposito l’articolo 10-ter del summenzionato decreto legislativo, titolato “Omesso versamento IVA”, il quale recita: “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta”.
 
Tenendo a mente quanto sopra, in premessa ricordiamo che anche per quanto riguarda la cd. “rottamazione quater”, di cui alla L. 197/2022, articolo 1, comma 231, così come per le precedenti analoghe misure assunte in passato (articolo 6 del DL n. 193/2016, articolo 1 del DL n. 148/2017 e articolo 3 del DL n. 119/2018), il contribuente non è tenuto ad includere necessariamente tutte le cartelle nell’istanza di rottamazione, né è tenuto a presentare un’unica istanza.
 
Posto che ormai è pacifico che è possibile presentare più istanze di rottamazione, ciò significa non solo la possibilità di impostare in più piani di rientro, al fine di frazionare il rischio di decadere dall’intero beneficio in caso di mancato pagamento del dovuto, ma anche la possibilità di “personalizzare” per ciascuna istanza il numero di rate prescelto per il versamento.
 
Prima di andare a focalizzare il punto oggetto del presente intervento, giova ricordare che con la rottamazione quater viene consentito ai contribuenti di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ottenendo un notevole risparmio economico. La misura qui in esame, infatti, permette di fare pace con il fisco con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché delle eventuali spese per procedure esecutive. Da questo punto di vista, quindi, la quarta versione dell’istituto si presenta ancora più interessante rispetto alle precedenti, posto che sono stralciati non solo le sanzioni e le somme aggiuntive, ma anche gli interessi di qualsiasi natura e gli aggi di riscossione.
 

Gli step operativi sono i seguenti:

  • presentazione di istanza (o delle istanze) entro il 30 aprile 2023;
  • risposta da parte dell’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2023;
  • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2023, pari al 10% delle somme complessivamente dovute;
  • versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2023, sempre pari al 10% delle somme dovute;
  • versamento del residuo, in rate di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.


È proprio all’atto della presentazione dell’istanza (o, meglio, delle istanze) che occorre porre in essere una riflessione sul come “modulare” la rottamazione.
 
I vantaggi del “frazionamento” della rottamazione, come si è detto non si limitano ad una limitazione del rischio di decadere dall’intero beneficio laddove non si riesca a far fronte alle rate.
 
Nell’ottica di un possibile procedimento, infatti, risulta conveniente per il contribuente – compatibilmente con le disponibilità di cassa – dare priorità a quelle cartelle in ragione delle quali il medesimo è perseguibile dal punto di vista penale.
 
In sintesi, frazionare la rottamazione in più istanze consente di:

  • minimizzare il rischio di decadere dai benefici;
  • poter scegliere distinti piani di versamento (ad esempio, è opportuno rottamare separatamente le cartelle di sole sanzioni, in rata unica, al fine di consolidare immediatamente il beneficio);
  • modulare in piani di versamento tenendo anche in considerazione l’eventuale presenza di cartelle chiudere per le quali è opportuno chiudere il più velocemente possibile il debito iscritto a ruolo.


Quanto a quest’ultimo punto, laddove il contribuente abbia omesso versamenti tali da poter essere perseguito per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, è infatti estremamente importante pagare integralmente il debito il prima dell’apertura del dibattimento, posto che, in tal caso, il decreto suddetto prevede espressamente una causa di non punibilità per contribuente stesso.
 
Il vantaggio non diviene meno interessante laddove il dibattimento si sia già aperto posto che, con l’estinzione del debito, l’imputato ha diritto al patteggiamento, potendo così ottenere una consistente riduzione della pena.
 
In conclusione, in questi casi può essere interessante optare per una rottamazione separata dei debiti “a rischio di penale”, con riferimento ai quali scegliere un rateizzo il più breve possibile, al fine di evitare la condanna.


Agenzia Entrate Riscossione, ultimi giorni per richiedere
la rottamazione cartelle

Le domande per aderire alla Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate - Riscossione entro il prossimo 30 giugno. La scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio dove l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023)


Ultimi giorni per richiedere la “rottamazione” delle cartelle. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda, con una nota, che le domande per aderire alla Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 giugno. La scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio dove l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023). Il provvedimento ha infatti stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.




AFFRETTATEVI


Si ricorda che l’adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Per la presentazione delle domande di adesione è sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.

La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla legge.


SE DESIDERATE EFFETTUARE UNA SIMULAZIONE DEGLI IMPORTI EVENTUALMENTE DOVUTI PER LA RTTAMAZIONE E L'IMPORTO DELLE RATE VI INVITIAMO A INVIARE LE VOSTRE RICHIESTE VIA MAIL ALLO STUDIO IL SERVIZIO E' GRATUITO.


 NATURALMENTE VI ASSISTIAMO ANCHE NELLA COMPLILAZIONE E INVIO DELLE DOMANDE


Avv. Mario Ambrosio

POSSIBILE RATEIZZAZIONE MENSILI PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Con un emendamento approvato in Commissione bilancio e finanze della Camera a decreto bollette ( 34/2023 ) in approvazione adesso in Senato viene consentito a fianco del pagamento in rate trimestrali il versamento mensile degli importi dovuti con scadenza fine mese se la somma definita e
superiore a € 1.000,00 .

Dopo infatti, aver corrisposto di primi tre rate con le scadenze ordinarie del 30/09/2023 , 31/10 e 20/10/2023 il contribuente a partire dal mese di gennaio 2024 può corrispondere gli importi dovuti secondo l’art. 1 , comma 197 L. 197/2022 in nn. 51 rate mensili.

Si affianca quindi, una nuova possibilità di pagamento rate più favorevole al contribuente .

NOVITA’ IMPORTANTI IN ARRIVO PER IL PIGNORAMENTO DI CONTI CORRENTI,
BENI E CASE

Il governo Meloni sta’ per varare un nuovo decreto che introduce ulteriori novità per le modalità di attuazione dei pignoramenti sia presso terzi che immobiliari.

Peraltro già sono in vigore diverse modifiche relative alle modalità di attuazione del pignoramento presso terzi .

Come noto infatti, per il pignoramento presso terzi cioè di somme o beni in possesso di un altro soggetto rispetto il debitore deve essere notificato al debitore iniziale e dal terzo pignorato.

Vi è stata anche una modifica riguardo le competenze del pignoramento presso terzi per cui il pignoramento beni mobili presso terzi è di competenza del giudice del luogo in cui si trovano i beni, mentre per il pignoramento di crediti ( somme di denaro ) la competenze è di giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, la dimora o la sede. 

Con il nuovo decreto per il pignoramento di conti correnti , case e altri beni le modifiche dovrebbero interessare i tempi del procedimento per accelerare sia la riscossione dei debiti .

La finalità è quella di ridurre i passaggi attualmente previsti prima di arrivare al vero e proprio pignoramento dei conti correnti , case e beni in particolare per la riscossione da parte di Agenzia delle Entrate – riscossione .

Sinora prima di procedere al pignoramento l’ente titolare del credito doveva prima notificare accertamento o avviso di pagamento poi formare il ruolo e consegnare lo stesso all’agente per la riscossione che a sua volta doveva notificare cartelle esattoriali ed intimazione di pagamento per crediti notificati oltre un anno prima di poter poi procedere all’avvio del pignoramento .

L’obiettivo del nuovo decreto sul pignoramento è , dunque, quello di eliminare il passaggio sia del accertamento e avviso di pagamento da parte dell’ente creditore.

DECRETO BOLLETTE IMPORTANTE MODIFICA ROTTAMAZIONE QUATER

Con l’entrata in vigore del decreto cosiddetto d bollette anche i comuni ed enti locali che hanno affidato la riscossione delle somme a loro dovute per tributi
e tasse ad Agenzie diverse da Agenzia delle Entrate – riscossione dovranno far rientrare i carichi esattoriali a loro affidati nella rottamazione.

Saranno poi le amministrazioni locali a stabilire con apposita delibera le modalità di attuazione delle regole per accedere alla rottamazione.

Come noto , infatti diverse amministrazione locali hanno affidato la riscossione dei loro tributi ad Agenzie diverse da Agenzia delle Entrate – riscossione.

Le suddette società però, non hanno mai consentito ai contribuenti, per i carichi esattoriali a loro affidati di presentare domanda di rottamazione.

Con il decreto in oggetto si pone rimedio a tale illegittimo comportamento.

FAQ - Definizione agevolata (Legge n. 197/2022)

1. QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? 


La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Chi aderisce dovrà pagare
unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle
sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.



2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? 


La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente misura agevolativa anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.


I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione - quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.


Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR - Cassa Ragionieri
  • ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani 



3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?


Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):


  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:


  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.


  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno deliberato l’adesione alla Definizione agevolata fai riferimento alla FAQ n.2.
     


4. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?


Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.



5. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?


È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione - quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la
domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
  • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.



6. COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?


La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:


  • accoglimento della domanda, contenente:


  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;


  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.



7. DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?


È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:


  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.


La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).


I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.



8. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?


Per pagare sono disponibili i seguenti canali:


  • Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • ricevitorie e tabaccai;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.



9. COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?


In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.



10.SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?


In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):


  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;


Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).



11.HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIE DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?


Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.



12.HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?


La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.


Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.


In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.



13.NELLA MIA SITUAZIONE DEBITORIA CI SONO CARTELLE DI PAGAMENTO CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE DALLO "STRALCIO” DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO IL CUI ANNULLAMENTO, COME PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022 (MODIFICATA DALLA LEGGE N. 14/2023), SI CONCRETIZZERÀ SOLO IL 30 APRILE 2023. POSSO COMUNQUE INDICARE QUESTI CARICHI NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? NON RISCHIO DI PAGARE SOMME SUPERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DOVUTE?


È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute.

Infatti, gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.



14.HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONETER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLA RATA IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2023 E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?


Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.

In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.



15.COME POSSO VERIFICARE QUALI DEBITI RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-QUATER”) PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?


Puoi richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.

Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”.

Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.


Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro (cfr. FAQ n. 13) che sarà effettuato il 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

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