Autore: Customer Service Italiaonline
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06 apr, 2023
La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1 commi da 231 a 252, prevede una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Avere contezza delle esatte caratteristiche della misura consente di porre in essere tutta una serie di azioni, legittime, tramite le quali massimizzare i vantaggi in capo al contribuente. È il caso, ad esempio, della presenza di debiti di ammontare rilevante, in ragione dei quali emergono fattispecie penali di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (c.d. legge sui reati tributari). Come noto, al superamento di determinate soglie di omessi versamenti, intervengono – oltre all’aspetto meramente sanzionatorio – riflessi anche di carattere penale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si richiama a tal proposito l’articolo 10-ter del summenzionato decreto legislativo, titolato “ Omesso versamento IVA”, il quale recita: “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta ”. Tenendo a mente quanto sopra, in premessa ricordiamo che anche per quanto riguarda la cd. “rottamazione quater”, di cui alla L. 197/2022, articolo 1, comma 231, così come per le precedenti analoghe misure assunte in passato (articolo 6 del DL n. 193/2016, articolo 1 del DL n. 148/2017 e articolo 3 del DL n. 119/2018), il contribuente non è tenuto ad includere necessariamente tutte le cartelle nell’istanza di rottamazione, né è tenuto a presentare un’unica istanza. Posto che ormai è pacifico che è possibile presentare più istanze di rottamazione, ciò significa non solo la possibilità di impostare in più piani di rientro, al fine di frazionare il rischio di decadere dall’intero beneficio in caso di mancato pagamento del dovuto, ma anche la possibilità di “personalizzare” per ciascuna istanza il numero di rate prescelto per il versamento. Prima di andare a focalizzare il punto oggetto del presente intervento, giova ricordare che con la rottamazione quater viene consentito ai contribuenti di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ottenendo un notevole risparmio economico. La misura qui in esame, infatti, permette di fare pace con il fisco con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché delle eventuali spese per procedure esecutive. Da questo punto di vista, quindi, la quarta versione dell’istituto si presenta ancora più interessante rispetto alle precedenti, posto che sono stralciati non solo le sanzioni e le somme aggiuntive, ma anche gli interessi di qualsiasi natura e gli aggi di riscossione. Gli step operativi sono i seguenti: presentazione di istanza (o delle istanze) entro il 30 aprile 2023; risposta da parte dell’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2023; versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2023, pari al 10% delle somme complessivamente dovute; versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2023, sempre pari al 10% delle somme dovute; versamento del residuo, in rate di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. È proprio all’atto della presentazione dell’istanza (o, meglio, delle istanze) che occorre porre in essere una riflessione sul come “modulare” la rottamazione. I vantaggi del “frazionamento” della rottamazione, come si è detto non si limitano ad una limitazione del rischio di decadere dall’intero beneficio laddove non si riesca a far fronte alle rate. Nell’ottica di un possibile procedimento, infatti, risulta conveniente per il contribuente – compatibilmente con le disponibilità di cassa – dare priorità a quelle cartelle in ragione delle quali il medesimo è perseguibile dal punto di vista penale. In sintesi, frazionare la rottamazione in più istanze consente di: minimizzare il rischio di decadere dai benefici; poter scegliere distinti piani di versamento (ad esempio, è opportuno rottamare separatamente le cartelle di sole sanzioni, in rata unica, al fine di consolidare immediatamente il beneficio); modulare in piani di versamento tenendo anche in considerazione l’eventuale presenza di cartelle chiudere per le quali è opportuno chiudere il più velocemente possibile il debito iscritto a ruolo. Quanto a quest’ultimo punto, laddove il contribuente abbia omesso versamenti tali da poter essere perseguito per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, è infatti estremamente importante pagare integralmente il debito il prima dell’apertura del dibattimento, posto che, in tal caso, il decreto suddetto prevede espressamente una causa di non punibilità per contribuente stesso. Il vantaggio non diviene meno interessante laddove il dibattimento si sia già aperto posto che, con l’estinzione del debito, l’imputato ha diritto al patteggiamento, potendo così ottenere una consistente riduzione della pena. In conclusione, in questi casi può essere interessante optare per una rottamazione separata dei debiti “a rischio di penale”, con riferimento ai quali scegliere un rateizzo il più breve possibile, al fine di evitare la condanna.