Blog

BLOG

Autore: Mario Amrosio 24 gen, 2024
È importante tenere presente la possibilità di ottenere lo sconto direttamente sulla fattura o di cedere il credito relativo al sismabonus. Questo vantaggio non è stato annullato dal decreto anticipi. Non tutti sono a conoscenza del fatto che è ancora possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, specialmente per quanto riguarda il sismabonus e altri bonus. L'unico requisito fondamentale è che la richiesta di autorizzazione edilizia sia stata rilasciata prima del 17 febbraio 2023.
Autore: Mario Amrosio 24 gen, 2024
Il Governo ha definitivamente approvato il Decreto legislativo sul Contenzioso tributario. Secondo il comunicato stampa, il testo tiene conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata. Tra le modifiche apportate, vi è l'adattamento delle disposizioni sulle spese legali, prevedendo la possibilità di compensarle in caso di soccombenza reciproca, gravi ragioni eccezionali, e quando la parte vincente presenta documenti cruciali prodotti durante il processo. Inoltre, è consentita la notifica e la presentazione cartacea degli atti solo per le controversie in cui il contribuente è personalmente presente in giudizio. Il rifiuto espresso dell'istanza di autotutela è stato incluso tra gli atti impugnabili e si garantisce il diritto di partecipare a discussioni da remoto su richiesta, anche in presenza. In caso di richiesta di discussione in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre fisicamente. Infine, sono state definite con maggiore chiarezza le modalità per redigere sentenze in forma semplificata, consentendo al giudice, nei casi di evidente fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, di decidere con una motivazione sintetica. In sintesi, il Decreto legislativo sul Contenzioso tributario presenta importanti novità, salvo le modifiche apportate al testo originario durante l'approvazione preliminare. Il Decreto attua il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti prima della costituzione in giudizio, potenzia l'informatizzazione della giustizia tributaria, stabilisce limiti e procedure per la discussione da remoto, rafforza il divieto di presentare nuovi documenti in fasi processuali successive e accelera la fase cautelare, tra le altre disposizioni.
Autore: Customer Service Italiaonline 14 nov, 2023
Si è fatto in questi ultimi giorni un gran parlare di una possibilità per Agenzia delle Entrate di velocisare i pignoramenti sui conti correnti dei contribuenti morosi. Ma la notizia vera e reale è quella che Agenzia delle Entrate in queste ore ha pubblicato i nuovi paramenti per il pignoramento. Un punto fisso è quello che laddove il debito complessivo del contribuente nei confronti di Agenzia delle Entrate sia inferiore ad € 1.000,00 non verrà avviata alcuna procedura di pignoramento. Grazie questa modifica sarà possibile, infatti, fornire la massima tutela ai debitori con una esposizione debitoria bassa cosa che in passato non a veniva .
Autore: Customer Service Italiaonline 14 nov, 2023
Ap provato dal Consiglio dei ministri del 23/10/2023 un altro decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale. Il decreto reca modifiche allo statuto dei diritti dei contribuenti. In particolare, con l’art. 10 quater si disciplina l’istituto dell’autotutela obbligatoria per l’amministrazione finanziaria. L’amministrazione, infatti, procederà in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia alla imposizione senza che vi sia alcuna necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nei seguenti casi: Errore di persona ; Errore di calcolo ; Errore sull’individuazione del tributo; Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dell’amministrazione finanziaria. Inoltre fuori dei casi di cui al citato articolo 10 quater e’ prevista una autotutela facoltativa che consentirà all’amministrazione finanziaria di procedere all’annullamento , in tutto in parte , di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione senza necessità di istanza di parte e anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.
Autore: Customer Service Italiaonline 20 ott, 2023
Più facili i prelievi dai conti dei debitori ai fini di giustizia. È entrata in vigore la convenzione tra il ministero della giustizia e l'Agenzia dell'entrate che apre le porte delle banche dati fiscali agli ufficiali giudiziari per la ricerca di beni e liquidità per procedere ai pignoramenti. Lo ricorda una nota del ministero della giustizia guidato da Carlo Nordio. La convenzione, si legge nella nota, “consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati dell'Agenzia, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale”. Gli accessi sono quelli regolamentati dall'articolo 492 bis del codice di procedura civile, ricerca e modalità dei beni da pignorare, che è intervenuto sulla procedura di accesso alle banche dati. Con le nuove regole si consente direttamente al creditore di rivolgersi all'ufficiale giudiziario per avviare la ricerca delle informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore. La ricerca dei beni pignorabili è ora più capillare potendosi avvalere delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali. “Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sociale, per il tramite della sua Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici Nep (Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali”, spiega la nota. In buona sostanza una volta trovati i beni si può procedere a esecuzione forzata e a procedure concorsuali. Una mole di informazioni in più dovuta all'interoperabilità delle banche dati e anche una procedura più rapida per la raccolta del materiale patrimoniale e reddituale su cui potrà agire il giudice per il recupero del credito. Al momento l'utilizzo è ai fini di giustizia del codice di procedura civile e delle normative a esso collegato, ma nell'ottica della riforma della riscossione, è un test di prova di quel principio contenuto nella legge delega di riforma fiscale di maggiore capillarità di acquisizione delle informazioni sui creditori fino all'accesso dei conti correnti per poi procedere alle procedure esecutive anche in ambito della riscossione. L'accesso riguarda anche le informazioni finanziarie e dei conti correnti contenute nell'Archivio rapporti finanziari dell'Agenzia e alimentato dai flussi informativi delle banche. Nella convenzione si specifica che “La disposizione si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali”. L'utilizzo è possibile per la ricostruzione patrimoniale e il recupero credito nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
Autore: Customer Service Italiaonline 20 ott, 2023
Dopo il termine per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quater , l’agenzia delle entrate ha ripreso con forza i pignoramenti stabilendo fermi auto da parte di coloro che risultavano esclusi dal benefico della rottamazione. . Inoltre Agenzia delle Entrate riscossione sta’ inviando numerose lettere di intimazione di pagamento contenente invito a regolarizzare la posizione del contribuente entro 4 5 giorni o preavviso di iscrizione ipotecaria contenente il medesimo sollecito. . A partire dal 3 ottobre 2023 sono stati sbloccati i sistemi informatici per l’avvio delle procedure di pignoramento fino a poco tempo fa bloccati a causa di errori nei sistemi informatici. Adesso per l’ufficiale giudiziario sara’ possibile accedere a tutte l le banche dati pubbliche per la ricerca dei beni da pignorare Agenzia delle Entrate potra’ con maggiore facilitá procedere esecutivamente nei confronti dei debitori.
Autore: Customer Service Italiaonline 20 ott, 2023
Lo scorso 30/06 è scaduto il termine per l’inoltro della richiesta di adesione alla rottamazione quater. Agenzia delle entrate – riscossione ha comunicato di aver consegnato alla data di oggi tutti gli esiti delle domande di rottamazione con l’invio anche dei bollettini per il pagamento. Ma come al solito sono numerose le incongruenze e i disagi. Innanzi tutto, non tutti i contribuenti che hanno presentato la domanda hanno ricevuto l’esito della stessa ed i relativi bollettini per il pagamento delle rate. Cosa fare ? In questo caso è possibile verificare l’esito della domanda accedendo in area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate tramite SPID ed ottenere così lo scarico dei relativi bollettini. In mancanza se avete difficoltà lo studio vi offre il servizio di accesso alfine di ottenere l’esito della domanda nonché i relativi bollettini entro 24 ore dalla richiesta . In alcuni casi non ci sono tutti i bollettini delle rate, pur avendo il contribuente scelto la rateizzazione in 18 rate sono arrivati solamente 10 bollettini. Non c’è da preoccuparsi i bollettini mancanti verranno inviati in un secondo momento. Ricordiamo di essere precisi con la scadenza del pagamento in quanto il pagamento di una sola rata effettuata in ritardo determina la decadenza dal beneficio. Riguardo poi la modalità di pagamento, non occorre necessariamente recarsi presso un ufficio postale o un tabaccaio. Il contribuente può richiedere l’addebito diretto sul conto corrente. Se avrà così, un doppio vantaggio e cioè si eliminerà il rischio di dimenticare un versamento e si eviterà di pagare il contributo aggiuntivo previsto per i bollettini. La richiesta di addebito si può inoltrare dal sito della Agenzia delle entrate. Ulteriore chiarimento. Molti contribuenti al ricevimento dei bollettini per il pagamento delle rate hanno purtroppo potuto verificare di non essere in grado di poter rispettare il pagamento. Ebbene, così come avveniva per la rottamazione ter Agenzia delle Entrate – riscossione consente ai contribuenti che ne facciano richiesta di potere ridurre l’ammontare delle cartelle o avvisi di addebito per le quali è stata presentata domanda di rottamazione vediamo in che modo: E’ possibile entrare sul sito e andando nei servizi trovare la voce Definizione agevolata ContiTu : Se hai aderito alla "Rottamazione-Quater" e hai ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intendi proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto , puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio ContiTu ti consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che decidi di pagare. Come funziona "Conti Tu": Compila il form e seleziona tutte le cartelle/avvisi che intendi pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti. Per le sole cartelle/avvisi selezionati , verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata. Completata la procedura, potrai scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che ti saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che hai deciso di eliminare dal piano di pagamento. Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero. Ti ricordiamo, inoltre, che per tutti i debiti contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" per i quali non proseguirai il pagamento delle rate, la "Rottamazione-Quater" non produrrà effetti e l'Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero . AVVERTENZE: Ricorda che per ciascuna " Comunicazione delle somme dovute ", potrai modificare il tuo piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non intendi più pagare, fino ad un massimo di 3 volte . In ogni caso il nostro studio offre il medesimo servizio.
Autore: Customer Service Italiaonline 20 ott, 2023
L'attività di «rilievo e restituzione cartografica con nuovi dispositivi digitali» (fra cui i sempre più utilizzati droni) per i geometri, l'asseverazione e l'attestazione, nonché «la sistemazione di interessi fra privati» per i commercialisti. E, per gli ingegneri e gli architetti, «la relazione di sostenibilità dell'opera», essenziale, perché tutte le iniziative del Pnrr devono soddisfare il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali». È questa, frutto della ricognizione di ItaliaOggi, soltanto una manciata di prestazioni non presenti negli attuali parametri ministeriali alla base dell'applicazione della legge sull'equo compenso (49/2023). La disciplina, in vigore dal 20 maggio, una volta messa nero su bianco, all'articolo 1, la descrizione della giusta remunerazione degli autonomi, proporzionata «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», indica che la corresponsione debba essere conforme ai compensi previsti per gli avvocati dal decreto del ministro della giustizia, per gli iscritti agli ordini e collegi dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 della legge 27/2012, mentre per i professionisti regolamentati dalla legge 4/2013 dal decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy (da adottare, recita il testo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 49), e successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni delle categorie. A seguito del varo definitivo del provvedimento, è divenuta sempre più energica la richiesta degli occupati indipendenti, affinché i «paletti» per la definizione delle cifre vengano adattati al contesto produttivo ed economico attuale. Difatti, fa sapere presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Rosario De Luca, «il nostro decreto ministeriale 46 del 2013 è completo di tutte le nostre attribuzioni e competenze», tuttavia «va aggiornato nella parte relativa agli importi» che vanno «adeguati, rispetto alla svalutazione intervenuta in dieci anni»; differente è la situazione degli architetti e degli ingegneri giacché, afferma il numero uno della Fondazione Inarcassa Andrea De Maio, «numerose prestazioni, alcune legate al Pnrr, non sono contemplate» nel testo che li riguarda, come la relazione sui Criteri minimi ambientali (Cam), ai sensi di due provvedimenti dell'attuale ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 2017 e 2022. I geometri denunciano l'assenza di riferimenti all'attività di monitoraggio di infrastrutture (ponti e viadotti) e di rilevamento in fase di collaudo e verifiche, dunque il loro presidente Maurizio Savoncelli sottolinea che le tabelle relative alle attività del nuovo decreto «dovranno essere parte integrante del dettato normativo, perfettamente attinenti e alla stregua di quelle di altre categorie», in nome «della trasparenza e della certezza dei rapporti e nell'interesse della p.a.». Infine, il consigliere nazionale dei commercialisti Pasquale Mazza riferisce che «nel decreto ministeriale 140 del 2012 gli articoli dedicati alle nostre prestazioni sono 11, nella proposta di modifica che abbiamo sottoposto al ministero della Giustizia diventano 20». E ciò, osserva, per «rendere il sistema dei parametri coerente e congruo per la remunerazione dei colleghi».
Autore: Customer Service Italiaonline 06 apr, 2023
IL CONTRIBUENTE PUO’ SCEGLIERE IL NUMERO DI RATE CHE PREFERISCE PER LA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE QUATER Quando il contribuente richiede una rateazione ordinaria per pagare una cartella oppure un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate/dogane e monopoli o ancora un avviso di addebito dell’INPS (sempre se già affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione), può scegliere il numero di rate in cui pagare, fino ad un massimo di 72 rate, in alcuni casi si può arrivare anche a 120 rate. A ogni modo, l’importo minimo della singola rata non può essere inferiore a 50 euro . La possibilità di scegliere il numero delle rate, fino ad un massimo di 18 , è ammesso anche per la rottamazione-quater . In questo caso, c’è un importo minimo per le singole rate? Partiamo facendo un cenno alla nuova rottamazione delle cartelle, per poi dare una risposta al quesito che ci siano appena posti. La rottamazione-quater Grazie alla nuova rottamazione delle cartelle prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, il contribuente ha la possibilità di pagare i debiti afferenti il periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 ossia il singolo carico riportato nella cartella, versando: l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc); le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. Non dovrà versare le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Inoltre, non devono essere pagati neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Possono essere rottamate anche le multe stradali e il bollo auto . Rottamazione-quater. Qual è l’importo minimo della rata? Entro il 30 aprile, il contribuente che intende aderire alla sanatoria delle cartelle, deve provvedere a presentare apposita domanda all’ADER. Intanto, è possibile scaricare il prospetto informativo e prende contezza delle cartelle rispetto alle quali, è possibile presentare la domanda. Detto ciò, il totale dovuto ai fini della rottamazione-quater, può essere versato: in un’unica soluzione , entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). C’è un importo minimo per le rate della rottamazione-quater? Ebbene, sembrerebbe di no, tuttavia rimane fermo che la prima e la seconda rata dovranno essere pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata. Il pagamento potrà essere effettuato tramite i seguenti canali: Sito istituzionale; App EquiClick; Domiciliazione sul conto corrente; Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la “Rottamazione-quater” risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Autore: Customer Service Italiaonline 06 apr, 2023
La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1 commi da 231 a 252, prevede una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Avere contezza delle esatte caratteristiche della misura consente di porre in essere tutta una serie di azioni, legittime, tramite le quali massimizzare i vantaggi in capo al contribuente. È il caso, ad esempio, della presenza di debiti di ammontare rilevante, in ragione dei quali emergono fattispecie penali di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (c.d. legge sui reati tributari). Come noto, al superamento di determinate soglie di omessi versamenti, intervengono – oltre all’aspetto meramente sanzionatorio – riflessi anche di carattere penale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si richiama a tal proposito l’articolo 10-ter del summenzionato decreto legislativo, titolato “ Omesso versamento IVA”, il quale recita: “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta ”. Tenendo a mente quanto sopra, in premessa ricordiamo che anche per quanto riguarda la cd. “rottamazione quater”, di cui alla L. 197/2022, articolo 1, comma 231, così come per le precedenti analoghe misure assunte in passato (articolo 6 del DL n. 193/2016, articolo 1 del DL n. 148/2017 e articolo 3 del DL n. 119/2018), il contribuente non è tenuto ad includere necessariamente tutte le cartelle nell’istanza di rottamazione, né è tenuto a presentare un’unica istanza. Posto che ormai è pacifico che è possibile presentare più istanze di rottamazione, ciò significa non solo la possibilità di impostare in più piani di rientro, al fine di frazionare il rischio di decadere dall’intero beneficio in caso di mancato pagamento del dovuto, ma anche la possibilità di “personalizzare” per ciascuna istanza il numero di rate prescelto per il versamento. Prima di andare a focalizzare il punto oggetto del presente intervento, giova ricordare che con la rottamazione quater viene consentito ai contribuenti di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ottenendo un notevole risparmio economico. La misura qui in esame, infatti, permette di fare pace con il fisco con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché delle eventuali spese per procedure esecutive. Da questo punto di vista, quindi, la quarta versione dell’istituto si presenta ancora più interessante rispetto alle precedenti, posto che sono stralciati non solo le sanzioni e le somme aggiuntive, ma anche gli interessi di qualsiasi natura e gli aggi di riscossione. Gli step operativi sono i seguenti: presentazione di istanza (o delle istanze) entro il 30 aprile 2023; risposta da parte dell’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2023; versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2023, pari al 10% delle somme complessivamente dovute; versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2023, sempre pari al 10% delle somme dovute; versamento del residuo, in rate di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. È proprio all’atto della presentazione dell’istanza (o, meglio, delle istanze) che occorre porre in essere una riflessione sul come “modulare” la rottamazione. I vantaggi del “frazionamento” della rottamazione, come si è detto non si limitano ad una limitazione del rischio di decadere dall’intero beneficio laddove non si riesca a far fronte alle rate. Nell’ottica di un possibile procedimento, infatti, risulta conveniente per il contribuente – compatibilmente con le disponibilità di cassa – dare priorità a quelle cartelle in ragione delle quali il medesimo è perseguibile dal punto di vista penale. In sintesi, frazionare la rottamazione in più istanze consente di: minimizzare il rischio di decadere dai benefici; poter scegliere distinti piani di versamento (ad esempio, è opportuno rottamare separatamente le cartelle di sole sanzioni, in rata unica, al fine di consolidare immediatamente il beneficio); modulare in piani di versamento tenendo anche in considerazione l’eventuale presenza di cartelle chiudere per le quali è opportuno chiudere il più velocemente possibile il debito iscritto a ruolo. Quanto a quest’ultimo punto, laddove il contribuente abbia omesso versamenti tali da poter essere perseguito per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, è infatti estremamente importante pagare integralmente il debito il prima dell’apertura del dibattimento, posto che, in tal caso, il decreto suddetto prevede espressamente una causa di non punibilità per contribuente stesso. Il vantaggio non diviene meno interessante laddove il dibattimento si sia già aperto posto che, con l’estinzione del debito, l’imputato ha diritto al patteggiamento, potendo così ottenere una consistente riduzione della pena. In conclusione, in questi casi può essere interessante optare per una rottamazione separata dei debiti “a rischio di penale”, con riferimento ai quali scegliere un rateizzo il più breve possibile, al fine di evitare la condanna.
Altri articoli

CONTATTI

Richiedi ora un appuntamento, compila il form di contatto.

Chiama lo studio

Ho letto l’informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. *

Share by: